REDAZIONE DEL DVR
Il DVR (documento di valutazione dei rischi), in base ai sensi del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., ha lo scopo di effettuare la valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori e predisporre le adeguate misure di prevenzione e di protezione nonché di programmare le misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza.
Ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. n. 81/08, le informazioni più importanti in esso contenute sono:
una relazione circa la valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute a cui sono esposti i lavoratori;
l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuale adottati, a seguito della valutazione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a);
il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
l’indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
l’individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.
Il contenuto del DVR rispetta le indicazioni previste dalle specifiche norme sulla valutazione dei rischi contenute nel D.Lgs. 81/08 ed in particolare:
individuare i lavoratori così come definiti all’art. 2, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 81/08;
individuare le singole fasi lavorative a cui ciascun lavoratore può essere addetto;
individuare i rischi a cui sono soggetti i lavoratori in funzione delle fasi lavorative a cui possono essere addetti e dei luoghi in cui svolgono le lavorazioni;
analizzare e valutare i rischi a cui è esposto ogni singolo lavoratore;
ricercare le metodologie operative, gli accorgimenti tecnici, le procedure di sistema che, una volta attuate, porterebbero ad ottenere un grado di sicurezza accettabile;
analizzare e valutare i rischi residui comunque presenti anche dopo l’attuazione di quanto previsto per il raggiungimento di un grado di sicurezza accettabile;
identificare eventuali D.P.I. necessari a garantire un grado di sicurezza accettabile.