ELABORAZIONE PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE

In riferimento alle norme indicate nel D.M. 10 marzo 1998 (G.U. n. 81 del 07.4.1998), D.M. 16 marzo 1998, D.Lgs. 334/99 all. IV ed in attuazione dell’art. 13 comma 1 del D. Lgs. n. 81/2008, viene redatto il Piano di Emergenza Interno in relazione ai luoghi di lavoro onde porre in essere le misure, i provvedimenti, gli accorgimenti e i modi di azione intesi a ridurre la probabilità dell’insorgenza di un incendio e/o di incidente rilevante ed eventualmente a limitarne le conseguenze. Il datore di lavoro, in accordo con le persone incaricate della gestione dell’emergenza, deve predisporre il presente piano aziendale come parte integrante del documento di valutazione dei rischi, all’interno del quale ha indicato come fronteggiare situazioni di emergenza, ovvero situazioni che potrebbero comportare un pericolo per l’incolumità delle persone o di danno alle cose ed all’ambiente. Un piano di emergenza valido infatti deve consentire di proteggere, oltre che la sicurezza e la salute dei lavoratori, il “bene azienda”, diminuire i danni materiali interni, ridurre i costi assicurativi, garantire livelli di controllo più efficaci e periodici, ridurre le perdite di immagine e le responsabilità verso l’esterno. In linea di massima un piano di emergenza si può quindi definire come una procedura di mobilitazione di mezzi e persone atte a fronteggiare una determinata condizione di emergenza. La finalità del piano d’emergenza consiste nell’ esplicitazione delle azioni da intraprendere in caso di incendio o di emergenza per: - limitare le conseguenze, i danni all’ambiente ed all’impianto; - consentire l’evacuazione dal luogo di lavoro in condizioni di sicurezza, prevedendo tutti i possibili tipi di emergenze che possono manifestarsi nell’azienda; - garantire l’intervento dei soccorritori.
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